Sportello di protezione giuridica - Consulenza per l'amministrazione di sostegno (AdS)

Lo sportello offre una consulenza gratuita in materia di amministrazione di sostegno.

Il servizio è rivolto ai cittadini dell’Ambito Plus di Oristano che vogliono sapere o richiedere un amministratore di sostegno (ADS) per un familiare che a causa di un’infermità, una menomazione fisica o psichica, non è in grado di svolgere le varie funzioni della vita quotidiana e di provvedere ai propri interessi, agli amministratori di sostegno ed a coloro che intendono intraprendere un percorso di volontariato e solidarietà sociale

Servizi Offerti:

Lo sportello fornisce:

- informazione e orientamento sull’amministrazione di sostegno;

- assistenza tecnica e supporto per la predisposizione delle istanze di nomina dell’amministratore di sostegno e per la gestione delle amministrazioni già in essere, come presentazione di richieste e autorizzazioni, predisposizione dei rendiconti annuali etc.;

- consulenza legale e contabile;

Accesso:

Allo sportello si possono rivolgere tutti i cittadini dell’Ambito Plus di Oristano.

Lo sportello è ubicato presso i locali del Comune di Oristano, nel Palazzo degli Scolopi n.44 al 1 piano.

Chi è l’amministratore di sostegno, come si nomina e quali sono i compiti:

l’ADS è una figura giuridica che viene nominata per la tutela delle persone fragili (beneficiari/amministrati) assistendole e rappresentandole giuridicamente -parzialmente o totalmente- nella gestione dei loro interessi personali.

E’ nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio, su presentazione di un ricorso, cioè di un’istanza scritta e formale da depositarsi presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente.

Il Giudice Tutelare sceglie l’ADS con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario.

Possono richiedere la nomina dell’ADS: la persona stessa che sente di aver bisogno di assistenza; il coniuge o il convivente; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado; il tutore o il curatore che presentano domanda di revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione; il Pubblico Ministero nonché i responsabili dei servizi sociali che curano e assistono la persona.

L’incarico di ADS può essere assunto dal coniuge non separato legalmente; dal convivente; dal genitore, dal figlio o dal fratello; dal parente entro il quarto grado; da persona designata anche mediante testamento dal genitore superstite; da altra persona incaricata dal Giudice Tutelare, come ad esempio un volontario che ha seguito un apposito percorso formativo ed ha espresso la propria disponibilità a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno; da una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente), privata (ente no profit, associazione, cooperativa sociale o fondazione) o associazione non riconosciuta.

L’ADS nello svolgimento dei compiti deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

I compiti possono avere natura patrimoniale o personale, riguardare cioè la sfera degli interessi economici o le attività che attengono alla tutela della salute e la cura della persona.

Ultimo aggiornamento: 16/03/2023 13:24